Art. 7.
(Accreditamento degli operatori portatori di interessi e dei responsabili di relazioni istituzionali).

      1. Le persone, le associazioni e le società iscritte nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2, che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative allo scopo di fornire informazioni ai parlamentari nel quadro del loro mandato parlamentare, nell'interesse proprio o di terzi, possono chiedere agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di essere accreditate presso il Parlamento.
      2. L'accreditamento previsto dal comma 1 implica la concessione di un permesso di accesso di durata massima di due anni solo per coloro che svolgono continuativamente un'attività di relazioni istituzionali. A tutti gli altri soggetti può essere concesso un permesso della durata massima di sei mesi.
      3. I soggetti accreditati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono vantare alcun rapporto istituzionale con il Parlamento nelle relazioni con i terzi.